Il rapporto a tempo indeterminato rappresenta la modalità ordinaria di instaurazione di un rapporto di lavoro, mentre la legge consente la stipula di contratti a termine solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo (i).In caso di controversia, l’onere della prova relativa alla obiettiva sussistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto è a carico del datore di lavoro.
I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno facoltà di introdurre limiti numerici alla possibilità di stipulare contratti a termine.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e in esso devono essere indicati il termine di scadenza e le ragioni giustificatrici della stipula di un tale tipo di contratto. La mancanza di forma scritta comporta la trasformazione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (1).
Se il contratto è di durata inferiore ai tre anni può essere prorogato una sola volta, qualora sussistano ragioni oggettive e venga proseguita la medesima attività lavorativa per la quale era stato originariamente stipulato (ii).
È possibile proseguire di fatto il rapporto oltre il termine originariamente fissato o prorogato, previa corresponsione di una maggiorazione retributiva, per un periodo non superiore a 30 giorni, per contratti di durata iniziale pari o superiore a sei mesi, o di 20 giorni, per contratti di durata inferiore (iii).
Nel caso di successione di contratti, qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi,il secondo contratto si considera a tempo indeterminato (iv).
Peraltro, la reiterazione di diversi contratti a termine, pur nel rispetto dei suddetti termini, potrebbe essere interpretata come un’operazione in frode alla legge, con la quale l’azienda vuole evitare di stipulare con il lavoratore interessato un contratto a tempo indeterminato, pur sussistendo le condizioni per un tale tipo di rapporto (2). Pertanto, qualora si intenda procedere alla stipula di successivi contratti a tempo determinato non è sufficiente rispettare i termini indicati dalla legge, ma è senz’altro opportuno individuare con precisione le ragioni, possibilmente diverse per ogni successivo contratto, che hanno determinato l’azienda a stipulare i vari contratti a termine con il lavoratore interessato.
La durata complessiva del rapporto a termine non può in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), per lo svolgimento di mansioni equivalenti, altrimenti dovendosi considerare a tempo indeterminato (v).
Alla scadenza del termine prefissato, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente,senza necessità di preavviso né di comunicazione.
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Riferimenti normativi: (i) art.1 Decr.lgs. 6 settembre 2001 n 368; (ii) art.4 Decr.lgs 368/2001 (iii) art.5 commi 1 e 2 del Decr.lgs. 368/2001 (iv) art. 5 commi 3 e 4 del Decr.lgs. n. 368/2001 (v) art.1 comma 40 legge 24 dicembre 2007 n. 247.
Sentenze: (1) Tribunale di Firenze 10 febbraio 2005 (2) Cassazione 23 agosto 2007 n. 17932.
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