CONGEDI PARENTALI PER MALATTIA DEL FIGLIO
AVVOCATO SALVATORE ITALIA - SCHEDE INTRODUTTIVE AL DIRITTO DEL LAVORO (AGG. 3.5.2010).
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai tre anni (i).
I congedi per malattia operanti nei primi 3 anni di età del bambino non incontrano alcun limite temporale se non quello della durata effettiva della malattia. Per bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, il limite è di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitori.
Nel caso di genitori adottivi o affidatari, il diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di malattia è innalzato a 6 anni, mentre per bambini di età compresa tra 6 e 8 anni, i genitori possono astenersi dal lavoro, alternativamente, nel limite di cinque giorni all’anno. Tuttavia, quando all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino aveva un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (ii)
I congedi per malattia del figlio non sono retribuiti. I periodi di congedo non sono computati nell’anzianità di servizio, ad eccezione degli effetti relativi alle ferie, alla gratifica natalizia e alle mensilità aggiuntive.
La malattia del bambino fino agli 8 anni di età che comporti il suo ricovero ospedaliero interrompe il corso delle ferie del genitore (iii).
Per fruire del congedo, il genitore deve presentare certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesti che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Secondo la giurisprudenza, per malattia del bambino deve intendersi non soltanto la fase acuta di alterazione patologica, ma anche la fase della convalescenza, in cui il bambino deve recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche e l’assistenza materna è, quindi, necessaria per prevenirne ricadute ed assicurarne il completo ristabilimento (1).Sulla natura della malattia i pareri sono discordanti, ma l’orientamento prevalente sembra essere quello di escludere i casi dovuti ad affezioni croniche o ad una malformazione congenita o, ancora, il caso di costituzione gracile con prescrizione medica di cure climatiche (2).
Peraltro, occorre tenere presente che sono vietati i controlli sulla malattia del bambino (iv) e non esiste obbligo di specificare nella certificazione di malattia la diagnosi, per cui di fatto appare preclusa al datore di lavoro qualsiasi possibilità di verifica e/o contestazione sulla legittimità del congedo richiesto.

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Riferimenti normativi: (i) art. 47 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 (ii) art. 50 del Dlgs. 151/2001 (iii) art.47 comma 4 del Dlgs.151/2001 (iv) art.47 comma 5 del Dlgs.151/2001.
Sentenze: (1)Cassazione 4 aprile 1997 n. 2953 (2) Cassazione 6 marzo 1986 n. 1495.

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